Insegnante di sostegno e supplenze: come funziona la normativa

In ambito scolastico, oltre al corpo docente, vi sono due figure molto importanti che contribuiscono alla formazione e alla preparazione degli studenti. Si tratta di insegnanti di sostegno e supplenti. Attorno alla questione insegnante di sostegno e supplenze però ruota un dibattito assai animato. Per questo lo staff dell’Università online Niccolò Cusano di Caltanissetta ha pensato di fare chiarezza rispetto alla normativa vigente in materia.

Vedremo infatti qual è il ruolo dell’insegnante di sostegno e cosa dice la legge rispetto alla possibilità di fare supplenze o meno.

Insegnante di sostegno e supplenze: è possibile?

Come suggerisce la parola stessa “sostegno”, l’insegnante di sostegno è un docente specializzato nell’insegnamento a bambini e ragazzi con esigenze specifiche. In particolare egli affianca studenti che hanno disabilità fisiche, mentali e cognitive, disturbi comportamentali e dell’apprendimento. Studenti con queste caratteristiche vengono seguiti, all’interno della classe, con lezioni ed attività specifiche adeguate sia all’età che alla tipologia di disturbo.

Il suo compito è anche quello di aiutare gli studenti ad acquisire fiducia in loro stessi e ad inserirsi nel gruppo della classe, socializzando con i compagni.

Un insegnante di sostegno può fare supplenze?

insegnante di sostegno e supplenze normativa

Normativa supplenze in ambito scolastico

Ora che ne sappiamo di più sul ruolo di questa figura, facciamo chiarezza sul discorso supplenze e insegnante di sostegno.

La pratica di utilizzare un insegnante di sostegno come supplente all’interno della classe dove segue lo studente con disabilità o disturbi, rappresenta una richiesta illegittima.

Secondo le linee guida del MIUR, un insegnante di sostegno non può svolgere funzioni diverse da quelle del progetto di sostegno di cui è incaricato.

L’associazione tra insegnante di sostegno e supplenze solleva dunque un acceso dibattito. Secondo la normativa infatti la funzione di supporto deve proseguire anche nel caso di assenza del docente curricolare. Sostituire un docente assente con un insegnante di sostegno costituisce un adempimento contrattuale. Una simile pratica comporterebbe un danno all’alunno disabile il quale si troverebbe privato del diritto di avere un sostegno garantito. Ciò vorrebbe dire, per l’insegnante, interrompere il lavoro di sostegno per il quale è stato chiamato e smettere di ricoprire il proprio ruolo.

Tale discorso è valido sia nel caso in cui il docente di sostegno sia chiamato a fare supplenza in un’altra classe, sia nella classe in cui è in servizio. In entrambi i casi tale richiesta rappresenta un’interruzione del servizio pubblico per il quale ricopre il suo ruolo.

Se desideri saperne di più questa figura professionale, ti invitiamo a leggere anche come diventare insegnante di sostegno con la laurea in psicologia.


CHIEDI INFORMAZIONI

icona link